Sulla base della nuova Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” cosiddetto “Testamento Biologico”, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.
Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla stessa. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità e nei casi di conflitto fra fiduciario e medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare secondo le procedure previste dal Codice Civile.
Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
- per atto pubblico (atto redatto da notaio)
- per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio)
- per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.
L’Ufficio provvede all’annotazione della DAT in apposito registro informatico e cartaceo che tuttavia NON è collegato ad oggi ad alcun fascicolo elettronico sanitario.
Le DAT possono altresì essere consegnate direttamente presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di appartenenza regolamenti con proprio atto la raccolta delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario ed il oro inserimento nella banca dati.
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per i residenti nel Comune di Ischia
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT possono essere presentate personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Ischia (vedi Dove andare).
L’Ufficio ha predisposto un modello di "Disposizioni Anticipate di Trattamento" (vedi Modulistica) che vuol essere un semplice “ausilio” per la compilazione delle proprie volontà, ma che non è assolutamente esaustivo dei possibili contenuti delle disposizioni che sono lasciate alla piena volontà dei disponenti dopo aver acquisite adeguate informazioni mediche. Nel caso si voglia nominare un fiduciario, occorre compilare anche la parte relativa all'accettazione.
Con le stesse forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Documenti da presentare
- Modulo DAT (vedi modulistica) con copia dei documenti di identità del disponente e del fiduciario
Costi e modalità di pagamento
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.